Registro Insider

Riferimenti normativi

− D.Lgs. n. 58/1998 (in seguito TUF) – artt., 114, comma 1, 115-bis, 181 e 193
− Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (in seguito Regolamento Emittenti oppure RE) - artt. da 152-bis a 152-quinquies
− Comunicazione Consob n. DEM/6027054 del 28 marzo 2006

La disciplina sul registro degli insider costituisce una misura di carattere preventivo e cautelare rispetto alla disciplina degli abusi di mercato.
La direttiva di I livello (dir. 2003/6/CE) relativa agli abusi di mercato stabilisce che gli stati membri impongano agli emittenti o alle persone che agiscono in loro nome o per loro conto di istituire un Registro delle persone “che lavorano per loro, in virtù di un contratto di lavoro o altro, e che hanno accesso alle informazioni privilegiate”
La direttiva di II livello (dir. 2004/72/CE) ha dettato le disposizioni di attuazione in materia di contenuto, modalità di tenuta e aggiornamento dei registri.
Il recepimento interno è avvenuto con la legge comunitaria n. 62/2005 che ha aggiunto al TUF l’art. 115-bis. Tale articolo prevede che gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto devono istituire e mantenere regolarmente aggiornato un Registro delle persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate.
Rispetto alla normativa comunitaria, l’art. 115-bis TUF ha esteso gli obblighi di tenuta del Registro ai soggetti in rapporto di controllo con gli emittenti.
Con delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 la Consob, cui è demandato il potere di regolamentare le modalità di istituzione, tenuta ed aggiornamento del Registro, ha definito tali disposizioni regolamentari entrate in vigore dal 1° Aprile 2006.

Finalità

La precipua finalità della disciplina normativo-regolamentare in tema di insiders’ list ha il duplice obiettivo di:
- incentivare i soggetti obbligati alla tenuta dei registri a definire adeguate procedure interne in materia di circolazione e monitoraggio delle informazioni privilegiate, in modo da assicurare a tali informazioni, prima della della loro divulgazione al pubblico, un ambito di riservatezza il più possibile circoscritto, con conseguente riduzione, tra l’altro, del fenomeno dei c.d. “rumor di mercato”;
- agevolare le autorità competenti (Consob e Autorità giudiziaria) nello svolgimento delle indagini volte ad accertare gli abusi di mercato intendendosi per tale sia l’abuso di informazioni privilegiate, che la manipolazione del mercato.
Si evidenzia che l’informazione privilegiata in questione è quella di cui all’art. 181 del TUF il quale stabilisce che, per informazione privilegiata, si intende un’informazione di carattere preciso, non di dominio pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. Un’informazione è da intendersi di carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze o eventi verificatisi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificheranno.
L’istituzione del Registro degli insider consente anche di tracciare e aggiornare costantemente i soggetti che sono portatori del rischio di illecito e costituisce quindi uno strumento per la mappatura dei rischi connessi agli adempimenti previsti dal D.lgs. n° 231/2001.